Consulenza e contenzioso nei procedimenti relativi all’avvio, alla modifica e alla cessazione di attività commerciali, all’ottenimento di autorizzazioni e licenze, alla gestione dei rapporti con i Comuni e le autorità di settore. Assistenza nelle impugnazioni di provvedimenti di diniego, revoca o sospensione delle autorizzazioni commerciali e nei ricorsi contro i regolamenti locali che limitano l’esercizio delle attività.
Le limitazioni quantitative all'apertura di esercizi commerciali sono in linea di principio vietate dalla direttiva Bolkestein e dalla normativa nazionale di recepimento, salvo che siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, siano proporzionate e non discriminatorie. La giurisprudenza amministrativa ha annullato numerosi regolamenti comunali che introducevano limitazioni non conformi a questi criteri. Lo Studio assiste imprese commerciali e associazioni di categoria nei ricorsi contro questi provvedimenti e nella fase preventiva di valutazione della loro legittimità.
La revoca di un'autorizzazione commerciale è immediatamente efficace, ma il soggetto che la impugna davanti al TAR può chiedere la sospensione cautelare del provvedimento. Il giudice amministrativo la concede quando esistono profili di illegittimità seri e quando l'esecuzione immediata del provvedimento produrrebbe danni gravi e difficilmente reversibili. Lo Studio valuta la fondatezza della richiesta cautelare caso per caso e assiste nell'intera procedura di impugnazione.
Qualsiasi misura che attribuisce un vantaggio selettivo a determinate imprese o settori con risorse pubbliche è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato, salvo che rientri in una delle categorie di esenzione previste dai regolamenti europei. Gli enti locali che concedono aiuti senza verificare la conformità alla normativa europea si espongono a procedimenti di recupero da parte della Commissione con oneri a carico del beneficiario. Lo Studio assiste sia gli enti nella progettazione di misure conformi che le imprese nei procedimenti di recupero.
Il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva Bolkestein e dai Trattati europei vieta agli Stati membri di imporre alle imprese di altri paesi dell'Unione condizioni di accesso al mercato più gravose di quelle previste per le imprese nazionali. Le procedure autorizzative devono essere equivalenti e i requisiti richiesti devono essere proporzionati e giustificati. Lo Studio assiste operatori economici esteri che intendono avviare attività commerciali in Italia nella verifica dei requisiti applicabili e nei ricorsi contro provvedimenti discriminatori.